In data 19 luglio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024 la legge 4 luglio 2024, n. 104 recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.” La circolare n. 6 del 9 agosto 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esplicita le indicazioni applicative. Riassumiamo le modifiche più rilevanti.
- Per tutti gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica, la soglia per la redazione dei bilanci in forma di cassa è stata alzata ed è stato stabilito a 300.000 € (anziché 220.000 €) per le entrate (se l’anno d’esercizio corrisponde con l’anno solare, applicabile dal 2025). Inoltre, per tutti gli enti con entrate non superiori a 60.000 €, il bilancio di cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata (non ancora applicabile, manca modello nuovo approvato). Tutti gli altri enti del Terzo settore devono presentare un bilancio di competenza. (se l’anno d’esercizio corrisponde con l’anno solare, applicabile dal 2025).
- I limiti per l’istituzione di un organo di controllo da parte delle associazioni del Terzo settore sono stati alzati a 150.000 € di attivo patrimoniale (anziché 110.000 €), 300.000 € di entrate (anziché 220.000 €) e 7 dipendenti occupati (anziché 5). L’obbligo scatta quando siano superati almeno due dei citati limiti per due esercizi consecutivi. (applicabile dal 2025).
- Sono altresì state aumentate le soglie per la Revisione legale dei conti. Tale obbligo ora scatta, quando siano superate due delle seguenti soglie per due esercizi consecutivi: 1,5 min. € di attivo patrimoniale (anziché 1,1 min. €), 3 min. € di entrate (anziché 2,2 min. €) e 20 dipendenti occupati (anziché 12) (applicabile dal 2025).
- Per le Associazioni di promozione sociale, il primo limite per il numero dei lavoratori impiegati rimane al 50% del numero dei volontari, mentre il secondo limite è ora fissato al 20% del numero degli associati (precedentemente 5%).
- Il termine per il deposito dei bilanci non è più tassativamente il 30 giugno di ogni anno, ma viene fissato a 180 giorni dalla conclusione dell’esercizio.
- Anche un delegato del rappresentante legale dell’ente può presentare la domanda di iscrizione dell’ente al Registro unico del Terzo settore.
- La possibilità di tenere l’assemblea tramite mezzi di telecomunicazione non deve più essere espressamente prevista nello statuto, ma è sufficiente che non sia espressamente escluso dallo statuto.
- Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al RUNTS e anche al Registro dello Sport possono continuare ad applicare l’articolo 9, comma 1-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021. Per loro, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti per le attività diverse, di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo settore, a condizione che i proventi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
Per eventuali informazioni potete contattare
Judith.Notdurfter@provincia.bz.it e Andrea.Tauber@provincia.bz.it
Fonte: Federazione per il Sociale & la Sanità